Il criterio decisivo per l’azione revocatoria nelle rimesse bancarie
Il criterio decisivo per l’azione revocatoria nelle rimesse bancarie

Il criterio decisivo per l’azione revocatoria nelle rimesse bancarie

Revocatoria bancaria e conto corrente scoperto: quando la rimessa assume valore solutorio

In materia di revocatoria fallimentare, la verifica sulla natura della rimessa resta un passaggio essenziale. La Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 marzo 2026, n. 5848, Pres. Francesco Terrusi, Rel. Filippo D’Aquino, ha ribadito che l’art. 67, terzo comma, lett. b), l. fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006, opera su versamenti effettuati su conto corrente bancario in funzione di pagamento di un credito liquido ed esigibile, dunque su un conto scoperto o oltre i limiti del fido.

La pronuncia chiarisce che la norma non può essere letta prescindendo dalla natura della rimessa. Il dato centrale resta la sua idoneità a soddisfare un debito della correntista verso la banca. Solo in presenza di un’effettiva funzione solutoria si apre il tema della possibile revocabilità, sempre nei limiti della disciplina speciale e delle relative esenzioni.

Il rapporto tra disciplina generale e regola speciale

La sentenza si inserisce nel più ampio confronto tra la disciplina generale degli atti revocabili e la previsione, di carattere speciale, contenuta nell’art. 67, comma 3, lett. b), l. fall., oggi sostanzialmente riprodotta nell’art. 166, comma 3, lett. b), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Secondo la Corte, la disposizione non introduce una autonoma fattispecie di revocatoria delle rimesse bancarie. Il fondamento dell’azione resta nei primi due commi dell’art. 67 l. fall., mentre il terzo comma individua ipotesi di esenzione. Il medesimo assetto si ritrova nel Codice della crisi, dove la disciplina continua a muoversi lungo la medesima linea sistematica.

In questa prospettiva, la rimessa bancaria non diviene revocabile per il solo fatto di aver ridotto l’esposizione del debitore. Occorre, prima di tutto, che il versamento sia qualificabile come pagamento. Se il conto è scoperto o il limite affidato è superato, la rimessa assume natura solutoria; se, invece, il saldo negativo resta entro i margini dell’apertura di credito, la funzione è ripristinatoria e non satisfattiva in senso proprio.

La distinzione tra rimessa solutoria e rimessa ripristinatoria

Versamenti che estinguono il debito

La rimessa solutoria si verifica quando il pagamento affluisce su un conto privo di provvista o oltre la soglia del credito concesso. In tale situazione il versamento produce l’abbattimento di un debito già esigibile della società correntista nei confronti della banca. È proprio questo effetto a collocare l’operazione nell’area della revocatoria concorsuale.

Versamenti che ricostituiscono la disponibilità

La rimessa ripristinatoria presenta, invece, una diversa funzione. Il denaro affluisce su un rapporto ancora assistito da apertura di credito e non soddisfa un credito della banca già esigibile, ma reintegra la provvista utilizzabile dal correntista. In questo caso manca la dimensione satisfattiva tipica del pagamento revocabile.

La Cassazione conferma che la riforma del 2005 e del 2006 non ha cancellato questa distinzione. Anzi, la ha mantenuta quale criterio di lettura imprescindibile anche nella disciplina attuale dell’art. 166 CCII, dove il riferimento alla riduzione consistente e durevole dell’esposizione debitoria opera soltanto come parametro di esenzione.

La riduzione dell’esposizione come fatto impeditivo

Un passaggio di particolare rilievo riguarda la qualificazione della riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria. Per la Corte, non si tratta di un elemento costitutivo della domanda proposta dalla procedura, ma di un fatto impeditivo dell’efficacia revocatoria.

La conseguenza è netta: la procedura deve allegare la rimessa solutoria intervenuta nel periodo sospetto, mentre spetta alla banca dimostrare che quella rimessa non abbia inciso in modo stabile e apprezzabile sull’esposizione del debitore. La riduzione priva dei requisiti di consistenza e durevolezza assume quindi rilievo difensivo, non fondativo.

Questo assetto probatorio conferma la necessità di ricostruire con precisione l’andamento del conto, la misura del fido, gli eventuali sconfinamenti e l’alternanza delle movimentazioni. Solo una verifica puntuale consente di stabilire se il versamento contestato abbia davvero avuto effetto satisfattivo o se, al contrario, si sia trattato di una mera operazione ripristinatoria.

Gli effetti processuali della decisione

La pronuncia incide in modo diretto sul contenzioso tra procedure concorsuali e istituti di credito. Sul piano dell’onere probatorio, la curatela o il soggetto legittimato all’azione non deve dimostrare, per ogni singola rimessa, anche la mancanza di una riduzione stabile dell’esposizione. È sufficiente allegare l’esistenza del pagamento revocabile.

La banca, dal canto suo, non può limitarsi a negare genericamente la revocabilità. Deve provare che il versamento non abbia prodotto una riduzione consistente e durevole oppure che il rapporto si sia mosso entro una dinamica di sostanziale continuità dell’affidamento. In mancanza di tale prova, la rimessa resta esposta all’azione della procedura.

La portata pratica della decisione è rilevante anche per il nuovo sistema della liquidazione giudiziale, poiché il richiamo all’art. 166, comma 3, lett. b), CCII conferma la continuità tra il vecchio e il nuovo regime. Il legislatore non ha creato una disciplina sganciata dalla logica dei pagamenti revocabili, ma ha mantenuto un impianto coerente con la funzione di selezione degli atti effettivamente aggredibili.

Il significato sistematico della pronuncia

La Corte prende posizione contro letture che tendono a isolare il dato della riduzione dell’esposizione dal contesto complessivo della revocatoria concorsuale. Un simile approccio finirebbe per svuotare di significato la distinzione tra rimessa solutoria e rimessa ripristinatoria, con conseguenze non compatibili con la struttura della disciplina.

La sentenza riafferma invece che la revocatoria bancaria continua a presupporre un pagamento in senso proprio. La verifica sulla consistenza e sulla durata della riduzione dell’esposizione interviene solo dopo, come criterio di esclusione della revoca. È qui il punto di equilibrio tra tutela della massa e stabilità dei rapporti bancari.

Alla luce di questo orientamento, il contenzioso sulle rimesse bancarie richiede un’analisi tecnica del rapporto di conto, delle condizioni di affidamento e della sequenza dei movimenti. Ed è proprio nella qualificazione della rimessa che si concentra il passaggio decisivo per valutare l’operatività dell’art. 67, terzo comma, lett. b), l. fall. e, oggi, dell’art. 166, comma 3, lett. b), CCII.

Revocatoria delle rimesse bancarie: la Cassazione riporta al centro la natura solutoria del versamento su Iusletter.