Finanziamenti dei soci e restituzione delle somme: quando opera la postergazione e quando il pagamento non è impugnabile
Quando un socio immette denaro nella società, la qualificazione giuridica dell’operazione assume un rilievo determinante. Se la somma è versata come finanziamento e la società versa in una situazione di squilibrio patrimoniale, il diritto alla restituzione non viene escluso, ma resta subordinato alla soddisfazione degli altri creditori secondo il meccanismo di cui all’art. 2467, 2° co., c.c. La regola opera, infatti, ogni volta che il versamento sia stato effettuato in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto.
Su questo assetto si è pronunciato il Tribunale di Firenze, Sez. Impresa, sentenza n. 2780, che ha affrontato un contenzioso nato dalla richiesta di risarcimento proposta da una società in liquidazione nei confronti dell’amministratore e di due socie, accusati di avere ricevuto somme in rimborso di precedenti finanziamenti in violazione della par condicio creditorum.
La controversia esaminata dal Tribunale di Firenze
L’attrice sosteneva che i pagamenti effettuati in favore delle socie avessero sottratto risorse alla massa dei creditori e chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito dalla società. La tesi difensiva, al contrario, si articolava su due profili distinti.
Da un lato, i convenuti affermavano che le somme restituite non avessero natura di capitale di rischio e che, dunque, fossero legittimamente rimborsabili. Dall’altro lato, contestavano che la crisi della società fosse già presente al momento del pagamento, sostenendo che la situazione di difficoltà fosse intervenuta soltanto in epoca successiva.
Veniva inoltre dedotto che una parte consistente dell’importo contestato, pari a circa euro 210.000,00, non fosse stata corrisposta direttamente alle socie, bensì a un soggetto terzo, al quale esse avevano ceduto il credito e che aveva poi utilizzato quel credito in compensazione con un proprio credito verso la società attrice.
La qualificazione dei versamenti come finanziamenti soci
Gli indici valorizzati dal giudice
Il primo passaggio logico della decisione riguarda la natura delle somme versate. Il Tribunale ha escluso che si trattasse di conferimenti di capitale, ritenendo invece provato che i versamenti costituissero finanziamenti soci. Tale conclusione è stata fondata su più elementi convergenti: l’assenza di una delibera di aumento del capitale sociale, la rilevazione contabile degli importi come debito e non come riserva di capitale, nonché il fatto che le somme non erano state impiegate per la copertura di perdite d’esercizio.
Una volta accertata la natura di finanziamento, il nodo centrale non era più la qualificazione dell’apporto, ma il momento in cui esso era stato effettuato rispetto alla condizione economico patrimoniale della società. Ed è proprio su questo punto che il Tribunale ha richiamato l’art. 2467, 2° co., c.c., secondo cui assumono rilevanza i finanziamenti concessi quando sia già presente un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto.
La situazione patrimoniale della società al momento dei versamenti
La consulenza tecnica d’ufficio ha avuto un ruolo decisivo nell’accertamento della realtà economica della società. Il CTU ha infatti rilevato che, già da alcuni anni prima dei versamenti, l’impresa si trovava in una condizione di squilibrio patrimoniale. Tale circostanza, ritenuta plausibilmente conosciuta dalle socie, ha condotto il giudice a qualificare i finanziamenti come soggetti a postergazione.
Ne deriva che il rimborso delle somme, intervenuto in un contesto già compromesso, non poteva essere trattato come un pagamento ordinario. Il Tribunale ha quindi accolto la domanda risarcitoria limitatamente agli importi corrisposti direttamente alle socie, ravvisando la violazione della disciplina codicistica applicabile ai finanziamenti dei soci.
La cessione del credito e l’assenza di danno per la società
Il pagamento al terzo diverso dalla società debitrice
Il giudizio ha avuto un esito diverso per la parte di credito ceduta a una società terza. Su questo punto il Tribunale ha osservato che le socie non avevano percepito quella somma come rimborso del finanziamento, ma come prezzo della cessione del credito. Il pagamento, dunque, non era stato eseguito dalla società in liquidazione quale rimborso del finanziamento postergato, bensì da un soggetto terzo nell’ambito di un’operazione distinta.
Da ciò il giudice ha tratto la conseguenza che non risultava integrata alcuna lesione della par condicio creditorum. L’operazione, anzi, era stata giudicata favorevole per la società attrice, poiché aveva consentito, senza esborso diretto di denaro, di estinguere un proprio debito e di ridurre al tempo stesso un proprio credito verso la società cessionaria.
Il diverso trattamento della frazione residua del credito
Per la parte residua del credito rimasto in capo alle socie, invece, la decisione è stata opposta. In assenza di elementi idonei a escludere la violazione del principio di parità di trattamento tra creditori, il Tribunale ha ritenuto illegittimo il rimborso e ha condannato i convenuti alla restituzione in favore della società.
La pronuncia conferma così che, in presenza di finanziamenti dei soci effettuati quando la società presenta un eccessivo squilibrio patrimoniale, la restituzione può essere pretesa solo secondo l’ordine dettato dall’art. 2467, 2° co., c.c. e che la diversa struttura dell’operazione, quando coinvolga un terzo acquirente del credito, impone una verifica autonoma sull’effettivo pregiudizio per la massa.
Riferimento giurisprudenziale: Tribunale di Firenze, Sez. Impresa, sentenza n. 2780.