La Circolare 1/2026 del Ministero dell’Economia e delle Finanze interviene in modo incisivo sull’assetto applicativo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, adeguandone la disciplina alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Il nuovo impianto non si limita a definire le regole di utilizzo delle risorse pubbliche, ma ridisegna il perimetro operativo dei Confidi e delle Fondazioni antiusura, valorizzando strumenti più flessibili di sostegno finanziario e rafforzando, al tempo stesso, i presidi di responsabilità, tracciabilità e controllo.
Il Fondo continua a svolgere la funzione preventiva che ne costituisce la ragione originaria, ossia agevolare l’accesso al credito legale per soggetti in condizioni di vulnerabilità economica. La riforma, però, introduce un modello più articolato, nel quale la dimensione sociale dell’intervento si accompagna a requisiti organizzativi più severi e a un monitoraggio più penetrante dell’impiego delle risorse.
Chi può operare con il Fondo e con quali requisiti
Fondazioni e associazioni antiusura
Uno dei punti centrali della circolare riguarda i requisiti richiesti ai soggetti chiamati a gestire le risorse del Fondo. Per le Fondazioni e le Associazioni antiusura vengono stabiliti presìdi patrimoniali minimi differenziati in base all’area territoriale di operatività. A ciò si aggiunge l’obbligo, per gli esponenti aziendali, di possedere requisiti di onorabilità in linea con quelli previsti per gli intermediari finanziari dal decreto ministeriale n. 169 del 2020.
La disciplina pretende inoltre che rappresentanti legali e amministratori dispongano di un’adeguata esperienza professionale nei settori giuridico, economico e finanziario. La scelta normativa è chiara: l’accesso a risorse pubbliche destinate alla prevenzione dell’usura deve essere affidato a soggetti strutturati e affidabili, non a organizzazioni prive di un adeguato presidio tecnico e gestionale.
Confidi e standard di affidabilità
Per i Confidi il quadro è ancora più rigoroso. L’accesso ai contributi del Fondo è subordinato, innanzitutto, alla possibilità di operare con il Fondo centrale di garanzia per le PMI. Occorre inoltre il rispetto di specifici requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali. Per i Confidi iscritti nell’elenco di cui all’art. 112 TUB, la circolare richiama anche criteri di correttezza e competenza coerenti con la disciplina di vigilanza applicabile agli intermediari finanziari.
Il risultato è un avvicinamento progressivo degli enti beneficiari agli standard propri del sistema finanziario vigilato, con l’obiettivo di assicurare una gestione più professionale e controllabile delle risorse destinate alla prevenzione dell’usura.
Dal solo sistema di garanzia al credito diretto
Una novità per i Confidi
Tra le innovazioni più significative vi è la possibilità per i Confidi di destinare una quota dei contributi ricevuti a finanziamenti diretti in favore di micro, piccole e medie imprese esposte a elevato rischio finanziario. Si tratta di un passaggio rilevante, perché affianca al tradizionale schema della garanzia pubblica una forma di intervento più immediata, pur sempre sottoposta a limiti stringenti.
La funzione del Fondo non muta nella sua essenza, ma si arricchisce di uno strumento ulteriore, pensato per situazioni nelle quali il mero rafforzamento della garanzia non è sufficiente a riattivare l’accesso al credito. In questo senso, il credito diretto non sostituisce il modello originario, ma ne amplia la capacità di risposta.
Condizioni economiche e limiti quantitativi
L’uso di tale facoltà è rigidamente circoscritto. Le erogazioni dirette possono essere effettuate entro il limite del 40 per cento dell’ammontare del Fondo speciale antiusura detenuto dal Confidi e per un importo massimo di 40.000 euro per singola operazione. Inoltre, almeno il 20 per cento del finanziamento deve essere sostenuto con risorse proprie del Confidi, senza possibilità di ricorrere ad altri strumenti pubblici di mitigazione del rischio.
Anche la determinazione del costo del credito segue una logica contenitiva. I tassi applicati devono consentire soltanto il recupero dei costi sostenuti e la remunerazione del rischio limitatamente alla quota di mezzi propri impiegata. La Circolare precisa poi che i costi recuperabili non possono superare lo 0,5 per cento annuo dell’importo finanziato, con un minimo di euro 250 per singola operazione. Il dato conferma la natura sociale dell’intervento, che resta incompatibile con una logica di profitto finanziario.
Il controllo del rischio attraverso il Tasso Annuale di Decadimento
La nuova disciplina affianca all’ampliamento operativo un sistema di sorveglianza più sofisticato, fondato sul cosiddetto Tasso Annuale di Decadimento, cioè il rapporto tra finanziamenti entrati in sofferenza e totale delle erogazioni effettuate. L’indicatore serve a valutare la qualità del portafoglio e a prevenire un uso eccessivamente esposto al rischio delle risorse pubbliche.
Se il tasso di un Confidi supera per più esercizi consecutivi del 30 per cento la media dei Confidi comparabili, l’ente subisce un regime più restrittivo. In tale ipotesi, nuove erogazioni dirette sono consentite soltanto con l’impiego di una quota minima di risorse proprie pari al 40 per cento dell’importo finanziato, fino al rientro nella soglia ordinaria.
Garanzie pubbliche e definizione dell’elevato rischio finanziario
Resta centrale anche il tradizionale meccanismo delle garanzie pubbliche. Le risorse del Fondo possono essere impiegate per rilasciare garanzie a prima richiesta, esplicite, irrevocabili e incondizionate a favore di banche, intermediari finanziari e operatori di microcredito, con una copertura fino all’80 per cento dell’importo dovuto per capitale e interessi.
Per individuare le imprese beneficiarie, la Circolare valorizza il concetto di elevato rischio finanziario. Tale requisito viene ricondotto a una probabilità di insolvenza ad un anno non inferiore al 3,6 per cento, parametro che richiama la fascia di rischio più elevata del Fondo di garanzia per le PMI. La scelta consente di fondare l’intervento su un criterio oggettivo e verificabile, riducendo l’area di discrezionalità nella selezione dei destinatari.
Destinatari, assicurazioni obbligatorie e accantonamenti prudenziali
La platea dei beneficiari rimane distinta in funzione della natura del soggetto gestore. I Confidi intervengono a favore delle PMI in elevato rischio finanziario, mentre Fondazioni e Associazioni continuano a operare principalmente per famiglie in difficoltà nell’accesso al credito.
Per le imprese, la concessione di finanziamenti garantiti o di erogazioni dirette è subordinata anche alla verifica dell’adempimento dell’obbligo di stipula delle coperture assicurative contro i danni derivanti da calamità naturali introdotto dalla normativa più recente. Il presidio assicurativo si integra così nel sistema di tutela pubblica e rafforza il quadro complessivo di sostenibilità dell’operazione finanziaria.
Sul piano prudenziale, la circolare innalza il livello degli accantonamenti a fronte delle garanzie rilasciate. Per ciascuna operazione ammessa deve essere accantonata una somma non inferiore al 25 per cento dell’importo massimo garantito. La percentuale sale al 100 per cento per le prime cinque operazioni del portafoglio dell’ente e al 50 per cento per le successive quindici. Il meccanismo conferma la volontà di accompagnare l’espansione dell’operatività con un presidio più severo contro il rischio di perdita.
Rinegoziazione del debito e continuità della copertura
Le disposizioni sulle operazioni di rinegoziazione meritano attenzione perché chiariscono la natura di tali interventi. La Circolare stabilisce che esse devono essere considerate nuove operazioni garantite. Quando il nuovo finanziamento è concesso dalla medesima banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo, è necessario che sia accompagnato da nuova finanza per almeno il 20 per cento del debito residuo.
In questo modo si evita che la rinegoziazione si riduca a una semplice dilazione del debito già esistente. L’intervento deve invece produrre un supporto finanziario reale, capace di incidere sulla capacità dell’impresa di superare la fase di difficoltà.
La garanzia si estende anche ai casi di sospensione temporanea delle rate e di allungamento della durata del finanziamento, inclusi quelli previsti dalla legge o disposti dall’autorità giudiziaria. Ne deriva una continuità della protezione pubblica coerente con l’obiettivo di riequilibrio del rapporto debitorio.
Digitalizzazione, obblighi informativi e tracciabilità
La riforma rafforza in modo significativo anche il profilo della trasparenza. La gestione del Fondo è ricondotta a una piattaforma informatica dedicata, attraverso la quale devono essere registrate domande di contributo, operazioni garantite, erogazioni dirette e successive modifiche dei rapporti finanziari.
La digitalizzazione dell’intero processo consente al Ministero di esercitare un controllo continuo sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di disporre di dati aggiornati sull’efficacia degli interventi. Si tratta di un passaggio essenziale, perché rende più immediato il monitoraggio e più agevole la verifica della coerenza tra finalità pubbliche e impiego concreto dei fondi.
Ai soggetti assegnatari è inoltre richiesto di comunicare senza ritardo ogni variazione rilevante ai fini dell’operatività con il Fondo e di trasmettere relazioni periodiche sull’attività svolta. Per le Fondazioni antiusura, assumono rilievo anche gli indicatori relativi all’ascolto e all’assistenza delle persone in difficoltà economica, a conferma del fatto che la dimensione sociale dell’intervento resta parte integrante del modello regolatorio.
Un modello più selettivo e più controllato
Il nuovo assetto del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura non altera la finalità originaria dello strumento, ma ne aggiorna profondamente le tecniche operative. L’intervento pubblico diventa più selettivo, più controllato e più esigente nei confronti dei soggetti che ne gestiscono le risorse.
Il rafforzamento dei requisiti soggettivi, l’introduzione del credito diretto in capo ai Confidi, la definizione di parametri oggettivi di rischio, l’inasprimento dei presidi prudenziali e la piena digitalizzazione dei flussi informativi compongono un sistema che unisce tutela sociale e rigore finanziario. È in questa prospettiva che il Fondo continua a operare, come strumento di prevenzione dell’usura e di sostegno all’accesso al credito legale, secondo un equilibrio che la riforma rende più strutturato e più verificabile.
Resta così delineato un quadro in cui garanzie pubbliche, credito diretto e monitoraggio costante concorrono a formare una disciplina più moderna, capace di rispondere alle fragilità economiche senza rinunciare ai necessari presidi di affidabilità e responsabilità.
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