Fideiussore persona fisica e tutela del consumatore: il collegamento con la società garantita incide sull’onere della prova
Fideiussore persona fisica e tutela del consumatore: il collegamento con la società garantita incide sull’onere della prova

Fideiussore persona fisica e tutela del consumatore: il collegamento con la società garantita incide sull’onere della prova

La qualifica di consumatore del fideiussore persona fisica non discende dalla sola circostanza che la garanzia sia stata sottoscritta fuori da una formale veste imprenditoriale. Il punto decisivo è diverso: occorre verificare se l’impegno assunto sia realmente estraneo all’attività economica della società debitrice oppure se trovi giustificazione in un interesse, anche indiretto, all’impresa garantita.

In questa prospettiva si colloca la pronuncia del Tribunale di Torino, Sez. I, sentenza 4577 del 29 luglio 2026, R.G. n. 22415/2023, che affronta il tema della competenza territoriale nelle fideiussioni bancarie e, prima ancora, della prova della qualità soggettiva del garante.

La regola applicata dal Tribunale: il consumatore va provato

Il Tribunale muove da un principio ormai centrale nel contenzioso bancario: chi intende beneficiare della disciplina protettiva prevista per il consumatore deve allegare e dimostrare i fatti costitutivi di tale qualità.

Il richiamo è alla Cassazione civ., Sez. I, 23 febbraio 2026, n. 4051, secondo cui, nelle controversie relative alle clausole vessatorie ai sensi degli artt. 33 ss. Codice del Consumo, non è sufficiente invocare in astratto la posizione di persona fisica. Serve una prova concreta dell’estraneità della garanzia rispetto a scopi professionali o imprenditoriali.

Dal leasing al decreto ingiuntivo: l’origine della controversia

La lite nasceva da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme dovute in forza di un contratto di leasing. Il provvedimento monitorio era stato ottenuto nei confronti della società debitrice e dei garanti che avevano assunto obbligazioni fideiussorie.

Una garante proponeva opposizione e, in via preliminare, eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale adito. La tesi difensiva era fondata sulla pretesa qualità di consumatrice, con conseguente applicazione del foro previsto dalla disciplina consumeristica.

Nel merito, la stessa opponente contestava anche la titolarità del credito in capo alla società opposta, sostenendo che la documentazione prodotta non fosse sufficiente a dimostrare la cessione in blocco del credito azionato.

Il superamento del professionista di riflesso

La decisione torinese si inserisce nel percorso tracciato dalla giurisprudenza unionale e nazionale, che ha abbandonato l’automatismo della teoria del professionista di riflesso. Secondo tale impostazione, in passato la qualifica professionale del debitore principale tendeva a riflettersi automaticamente sul fideiussore.

L’approccio attuale è più analitico. Il giudice deve esaminare la posizione personale del garante e stabilire se la fideiussione sia stata prestata per finalità private oppure nell’ambito di un collegamento funzionale con l’attività della società garantita.

Gli indici rilevanti nella valutazione

Tra gli elementi che possono escludere la qualità di consumatore assumono particolare rilievo:

  • la partecipazione del garante al capitale sociale della debitrice;
  • l’eventuale incarico di amministratore o altra funzione gestoria;
  • l’interesse patrimoniale o familiare alla continuità dell’impresa;
  • l’importo della garanzia rispetto alla posizione economica del garante;
  • il contesto complessivo in cui la fideiussione è stata rilasciata.

Non si tratta di parametri isolati. La valutazione richiede un accertamento complessivo, volto a comprendere se la garanzia sia il risultato di una scelta privata oppure di una partecipazione all’interesse imprenditoriale sottostante.

La quota del 10 per cento come indice di interessenza societaria

Nel caso esaminato, la garante deteneva una partecipazione sociale pari al 10 per cento. Il Tribunale ha ritenuto tale quota “pur certo di minoranza”, ma non meramente simbolica.

La partecipazione, secondo il giudice, esprimeva una scelta non occasionale di coinvolgimento nel patrimonio familiare e societario. A tale valutazione contribuivano anche il conferimento di una quota analoga al fratello della garante, l’importo significativo della fideiussione e la solidità patrimoniale della società garantita.

Da questi elementi il Tribunale ha tratto la conseguenza che la garanzia non poteva essere considerata estranea all’interesse imprenditoriale collegato alla società debitrice.

Competenza territoriale e clausola contenuta nella fideiussione

Esclusa la qualità di consumatrice, è venuto meno il presupposto per invocare il foro consumeristico. Il Tribunale ha quindi riconosciuto efficacia alla clausola convenzionale di competenza territoriale contenuta nell’atto di fideiussione.

La decisione mostra come la qualificazione soggettiva del fideiussore possa incidere direttamente sulla validità processuale delle pattuizioni contrattuali. Se il garante non prova di agire come consumatore, non può neutralizzare la clausola di competenza facendo leva sulla disciplina protettiva del Codice del Consumo.

Il contenuto dell’onere probatorio del fideiussore

Alla luce della pronuncia della Cassazione civ., Sez. I, 23 febbraio 2026, n. 4051, richiamata dal Tribunale, il fideiussore che invoca gli artt. 33 ss. Codice del Consumo deve fornire elementi specifici e non meramente assertivi.

In particolare, il garante deve dimostrare che la fideiussione è stata rilasciata per ragioni personali, senza un collegamento funzionale con l’attività della società garantita. Tale prova può riguardare, tra l’altro, l’assenza di partecipazioni rilevanti, di incarichi amministrativi, di vantaggi economici o di altri indici di interessenza nell’impresa.

La mera qualità di persona fisica, dunque, non basta. Allo stesso modo, non è decisivo il fatto che la partecipazione sociale sia di minoranza, quando essa risulti comunque significativa nel contesto familiare, patrimoniale e societario della vicenda.

La portata pratica della sentenza

La sentenza 4577 del 29 luglio 2026 del Tribunale di Torino conferma una linea rigorosa: la tutela consumeristica del fideiussore non opera in via automatica, ma presuppone un accertamento concreto della sua posizione rispetto alla società garantita.

Quando emergono partecipazioni sociali non trascurabili, legami familiari con la compagine societaria e un interesse apprezzabile alla vita dell’impresa, il garante difficilmente può limitarsi a dichiarare la propria estraneità all’attività economica. In giudizio occorre una prova puntuale, coerente con la funzione effettiva della fideiussione e con il rapporto esistente tra garante, debitore principale e operazione finanziata.