Il perimetro soggettivo del Codice della crisi
Il Codice della crisi consente ai debitori ricompresi nell’art. 2, co. 1, lett. c) di accedere agli strumenti pensati per superare la crisi da sovraindebitamento, in particolare alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, al concordato minore e alla liquidazione controllata del sovraindebitato.
La questione dell’esposizione debitoria mista
Il tema più delicato riguarda il debitore che non presenta una posizione omogenea, ma un insieme di obbligazioni di diversa natura. In questi casi, infatti, l’indebitamento può derivare sia da rapporti consumeristici sia da debiti maturati nell’ambito di un’attività imprenditoriale o professionale. Proprio questa compresenza ha reso necessario interrogarsi sull’ammissibilità della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore anche quando la situazione debitoria non sia riconducibile in via esclusiva alla sfera personale.
La posizione del socio illimitatamente responsabile
Un ulteriore profilo critico si è posto con riguardo al socio illimitatamente responsabile, la cui esposizione può riflettere obbligazioni proprie e, al tempo stesso, debiti collegati all’attività sociale. In tale prospettiva, la qualificazione della crisi non dipende soltanto dalla natura astratta dei singoli debiti, ma richiede una valutazione complessiva della situazione del debitore e della riconducibilità delle passività alle diverse aree della sua responsabilità patrimoniale.
La ricostruzione sistematica del problema
Già prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi, la dottrina e la prassi avevano evidenziato la necessità di distinguere tra debiti originati da esigenze personali e debiti connessi all’esercizio di un’impresa o di una professione. La soluzione del problema incide, infatti, sulla scelta della procedura più adeguata e sulla possibilità, o meno, di accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore.
La risposta offerta dagli strumenti di composizione della crisi
Nel sistema attuale, la presenza di una esposizione debitoria mista impone di verificare con attenzione quale sia la procedura effettivamente praticabile tra quelle previste per il sovraindebitamento. La distinzione tra ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata del sovraindebitato resta quindi centrale, soprattutto quando il debitore presenti un patrimonio e un passivo non interamente riconducibili a una sola categoria giuridica.
Il nodo interpretativo ancora rilevante
Resta determinante stabilire se la prevalenza della componente personale consenta di attrarre l’intera posizione nell’alveo del consumatore o se, al contrario, la presenza di debiti imprenditoriali o professionali imponga di orientarsi verso strumenti diversi. È proprio in questa verifica che si misura la tenuta del sistema e la sua capacità di offrire una risposta coerente alle situazioni di crisi più complesse.
L’articolo IusTrend n. 13/2026 – Debiti d’impresa pregressi e sovraindebitamento. Quale procedura di composizione della crisi? proviene da Iusletter.