Quando la crisi di una società in accomandita semplice si intreccia con quella dei suoi soci, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza consente soluzioni che superano la distinzione formale tra le singole posizioni debitorie. In tale prospettiva, la liquidazione controllata può coinvolgere anche il socio accomandante, purché ricorrano i presupposti dell’art. 66 CCII e risulti una comune origine del sovraindebitamento.
È quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Rimini, R.G. 142/2025.
Il caso esaminato dal Tribunale
La vicenda nasce dall’istanza presentata da una società in accomandita semplice per l’accesso alla liquidazione controllata. Nel medesimo procedimento veniva domandata anche l’estensione della procedura al socio accomandante, il quale era coniuge convivente del socio illimitatamente responsabile.
Il giudice ha ritenuto ammissibile una gestione congiunta della crisi, disponendo l’apertura della liquidazione controllata nei confronti della S.a.s., del socio accomandatario e del socio accomandante. Centrale, nella motivazione, è stata la ricostruzione di un’origine comune della situazione di sovraindebitamento.
Il quadro normativo della liquidazione controllata
La liquidazione controllata è riservata ai debitori che non possono essere assoggettati a liquidazione giudiziale e che versano in uno stato di sovraindebitamento. In termini sostanziali, tale stato si configura quando vi è un perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, tale da rendere impossibile l’adempimento regolare dei debiti.
A ciò si aggiunge la necessità che non siano già pendenti procedure alternative idonee a regolare la crisi. Il procedimento, dunque, opera come strumento residuo ma pienamente strutturato, destinato ai soggetti che non rientrano nell’alveo delle ordinarie procedure concorsuali.
L’effetto estensivo nelle società di persone
Il socio illimitatamente responsabile
Nel caso in cui la domanda provenga da una società, l’art. 270 CCII prevede che gli effetti della procedura si estendano ai soci illimitatamente responsabili. Si tratta di un corollario diretto del regime di responsabilità patrimoniale proprio delle società di persone, che non richiede ulteriori verifiche oltre alla qualità soggettiva del socio.
Il socio accomandante
Diversa è la posizione del socio accomandante, la cui responsabilità resta circoscritta nei limiti del conferimento. Proprio per questo, la sua inclusione nella procedura non può discendere automaticamente dalla sola partecipazione alla compagine sociale. Occorre un fondamento ulteriore, individuato nel caso di specie nell’art. 66, comma 1, CCII.
Il Tribunale di Rimini ha valorizzato la disciplina delle procedure familiari, che consente ai membri della stessa famiglia di accedere congiuntamente alle procedure di sovraindebitamento quando ricorra la convivenza oppure l’origine comune della crisi. Nel caso esaminato, tale presupposto è stato ravvisato proprio nella stretta connessione tra le posizioni debitorie dei soggetti coinvolti.
Il raccordo tra art. 66 e art. 65 CCII
La soluzione adottata dal Tribunale si fonda sul rinvio normativo che l’art. 66 CCII opera verso l’art. 65 CCII. Tale richiamo consente di estendere l’operatività delle disposizioni in materia di crisi da sovraindebitamento anche alla liquidazione controllata, rendendo possibile una lettura coordinata del sistema.
In questa prospettiva, l’unitarietà della domanda non elimina la distinzione tra i patrimoni dei singoli debitori, ma consente una trattazione congiunta della procedura quando la crisi presenti un’evidente matrice comune. Non si tratta di un’eccezione meramente formale, bensì di una soluzione coerente con l’assetto normativo complessivo. Coerente, sì, ma anche funzionale alla migliore gestione della procedura.
La separazione delle masse resta ferma
L’apertura congiunta della liquidazione controllata non comporta confusione tra le masse attive e passive. Ogni patrimonio conserva una propria autonomia e il ricavato ottenuto dalla liquidazione di ciascun soggetto deve essere destinato ai creditori di rispettiva competenza. Non è quindi ammesso alcun trasferimento di risorse tra patrimoni distinti.
La pronuncia conferma così un’impostazione che coniuga efficienza processuale e rispetto delle regole sostanziali della responsabilità patrimoniale, offrendo una lettura del sistema capace di adattarsi alle crisi familiari e societarie che presentano una radice comune.
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