Credito d’imposta per investimenti in start up e PMI innovative: regole operative per i contribuenti in regime forfetario
Credito d’imposta per investimenti in start up e PMI innovative: regole operative per i contribuenti in regime forfetario

Credito d’imposta per investimenti in start up e PMI innovative: regole operative per i contribuenti in regime forfetario

Il perimetro dell’agevolazione e il chiarimento dell’Agenzia delle entrate

Con la risposta n. 29 del 10 febbraio 2026 l’Agenzia delle entrate ha precisato il trattamento dell’incentivo fiscale connesso agli investimenti in start up e PMI innovative quando l’investitore persona fisica applica il regime forfetario. Il punto centrale è la distinzione tra detrazione e credito d’imposta, perché la prima agisce sull’Irpef lorda, mentre il secondo può essere speso mediante compensazione.

Detrazione Irpef e imposta sostitutiva: perché il forfetario non può “scomputare” la detrazione

La detrazione connessa agli investimenti agevolati resta, per sua natura, una detrazione dall’Irpef lorda. Ne deriva che il contribuente che determina il proprio prelievo tramite imposta sostitutiva non può utilizzare la detrazione per ridurre tale imposta, poiché manca un’Irpef lorda su cui operare lo scomputo.

Il principio è coerente con l’impianto del regime forfetario di cui all’art. 1, comma 64, della legge n. 190/2014: l’imposta sostitutiva non è un’Irpef “ridotta”, ma un diverso tributo che sostituisce, nei limiti previsti, Irpef e addizionali. In questa cornice, l’Agenzia ribadisce che la detrazione in sé non è utilizzabile dal soggetto che possiede esclusivamente redditi assoggettati a imposta sostitutiva.

Quando la detrazione eccede l’Irpef lorda: conversione dell’eccedenza in credito d’imposta

Il meccanismo introdotto dall’art. 2 della legge n. 162/2024 interviene nel caso di incapienza, cioè quando la detrazione spettante supera l’Irpef lorda dovuta. In tale evenienza l’eccedenza può trasformarsi in credito d’imposta.

La disposizione opera in relazione alle detrazioni previste:

ai sensi dell’art. 29-bis del decreto legge n. 179/2012
oppure ai sensi dell’art. 4, comma 9-ter, del dl n. 3/2015

La conversione consente di superare la fisiologica perdita di beneficio che si determinerebbe in presenza di Irpef insufficiente a “assorbire” la detrazione.

Fruizione del credito: dichiarazione e compensazione tramite F24

Il credito d’imposta derivante dall’eccedenza è utilizzabile nel periodo d’imposta di presentazione della dichiarazione e in quelli successivi. Le modalità di impiego sono due:

utilizzo in dichiarazione, in diminuzione delle imposte dovute
utilizzo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del dlgs n. 241/1997

Sotto il profilo della compensazione, la risposta n. 29 del 10 febbraio 2026 valorizza il dato normativo dell’art. 17 del dlgs n. 241/1997, richiamando anche l’art. 17, comma 2, lett. c, che include espressamente le imposte sostitutive tra i debiti estinguibili mediante compensazione. Ne consegue che il credito può essere speso anche a scomputo del debito per imposta sostitutiva dovuta in regime forfetario.

Assenza di limitazioni soggettive e condizione dell’incapienza

L’Agenzia evidenzia che l’art. 2 della legge n. 162/2024 non introduce preclusioni soggettive. Pertanto, anche i contribuenti forfetari possono accedere al credito d’imposta, purché ricorra il presupposto dell’incapienza rispetto all’Irpef lorda, intesa come situazione in cui la detrazione spettante eccede l’Irpef lorda dovuta.

In altri termini, la detrazione non può ridurre l’imposta sostitutiva, ma l’eventuale eccedenza convertita in credito d’imposta può essere utilizzata, inclusa la compensazione mediante F24, secondo le regole dell’art. 17 del dlgs n. 241/1997.

Decorrenza della disciplina

La disciplina si applica agli investimenti effettuati dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, secondo quanto previsto dalla norma istitutiva del credito introdotta dall’art. 2 della legge n. 162/2024.

Finalità della riforma: salvaguardare l’incentivo in presenza di incapienza

La logica dell’intervento, come richiamato dall’Agenzia delle entrate, è rendere effettiva la fruizione dell’agevolazione anche quando l’Irpef lorda non consente l’integrale utilizzo della detrazione. Il nuovo assetto sostituisce i precedenti meccanismi di riporto dell’eccedenza nei periodi d’imposta successivi, già previsti dai decreti attuativi, con una soluzione che consente l’emersione di un credito d’imposta immediatamente spendibile secondo le regole generali della compensazione.