Con l’ordinanza Cassazione civ., Sez. trib., 2 settembre 2026, n. 24935, la Corte di cassazione ha affrontato una questione di particolare rilievo nel sistema sanzionatorio tributario: se l’aumento successivo del limite annuo per le compensazioni orizzontali consenta al contribuente di invocare il favor rei per fatti commessi quando il plafond era più basso.
La questione non è meramente quantitativa. Occorre stabilire se il limite alle compensazioni concorra a definire la condotta illecita oppure se rappresenti un dato esterno, collegato alla disciplina finanziaria del periodo di imposta. Da questa qualificazione dipende la possibilità di applicare retroattivamente la soglia più favorevole nei giudizi ancora pendenti.
La vicenda esaminata dalla Corte
Il giudizio trae origine da un atto di recupero relativo all’anno 2014. Una società aveva utilizzato in compensazione orizzontale crediti IVA per circa 1,8 milioni di euro, oltrepassando il limite annuo allora previsto, pari a 700.000 euro.
L’Amministrazione finanziaria recuperava l’importo eccedente e applicava le sanzioni. In primo grado l’atto veniva annullato. Il giudice regionale adottava una soluzione intermedia, ritenendo legittime le sanzioni ma non il recupero dell’imposta, poiché i crediti risultavano esistenti.
Nel ricorso per cassazione, la società sosteneva che la successiva elevazione del plafond fino a 2 milioni di euro dovesse incidere anche sulla sanzione, in applicazione del principio del favor rei.
Il quadro normativo: compensazione orizzontale e sanzioni tributarie
Il limite annuo rilevante è quello previsto dall’art. 34 della l. n. 388/2000, riferito alle compensazioni orizzontali effettuate ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997. La funzione del plafond è tradizionalmente collegata alla tutela degli equilibri di gettito e alla programmabilità delle entrate erariali.
Sul piano sanzionatorio viene invece in rilievo l’art. 3 del d.lgs. n. 472/1997, che recepisce nel diritto tributario il principio del favor rei. In base a tale regola, quando una disciplina successiva è più favorevole al trasgressore, essa può trovare applicazione anche rispetto a violazioni precedenti, nei limiti previsti dal sistema.
Il contrasto interpretativo sul nuovo plafond
La soglia come parte della fattispecie illecita
Secondo un primo orientamento, l’innalzamento del plafond modifica direttamente il perimetro della violazione. Se il divieto consiste nel compensare oltre una determinata soglia, l’aumento di quella soglia restringe l’area del fatto sanzionabile.
In questa prospettiva, una compensazione che superava il limite di 700.000 euro ma restava entro il successivo limite di 2 milioni di euro non dovrebbe più essere considerata illecita nella stessa misura. Ne deriverebbe una parziale abolitio criminis, con applicazione della sanzione solo sull’eventuale eccedenza rispetto al nuovo limite più favorevole.
La soglia come elemento esterno al precetto
L’orientamento opposto attribuisce al plafond una funzione diversa. La soglia non inciderebbe sul disvalore della condotta, ma costituirebbe un parametro esterno, definito per esigenze finanziarie riferite a un determinato periodo.
Secondo questa impostazione, la violazione resta valutata in base alla disciplina vigente al momento del fatto. L’aumento successivo del limite non avrebbe efficacia retroattiva, salvo una specifica disposizione legislativa che ne preveda l’applicazione ai rapporti non definiti.
Il raffronto con le agevolazioni prima casa
La Corte richiama il precedente delle Sezioni Unite in materia di agevolazioni prima casa. In quel contesto, la modifica dei criteri per individuare le abitazioni di lusso non era stata ritenuta idonea a eliminare la sanzionabilità della dichiarazione mendace resa dal contribuente.
Il parametro modificato era stato qualificato come antecedente di fatto esterno alla struttura della violazione. La falsità dichiarativa conservava il proprio rilievo sanzionatorio, indipendentemente dal successivo mutamento dei criteri classificatori dell’immobile.
L’ordinanza osserva tuttavia che la disciplina del plafond IVA potrebbe presentare una differenza decisiva. Nel caso delle compensazioni, la soglia non descrive soltanto un presupposto esterno, ma potrebbe concorrere a individuare direttamente il limite tra condotta consentita e condotta vietata.
Il rinvio al Primo Presidente
Preso atto della presenza di due letture incompatibili, la Sezione tributaria ha rimesso gli atti al Primo Presidente per valutare l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Il quesito centrale riguarda la natura giuridica del plafond: se esso delimita la fattispecie sanzionabile, il contribuente può beneficiare della soglia sopravvenuta più favorevole; se invece resta estraneo al precetto, la sanzione deve essere verificata sulla base del limite vigente al momento della compensazione.
Impatto pratico nei giudizi pendenti
Nei contenziosi ancora aperti, il punto decisivo sarà verificare se la compensazione contestata rientri nel limite successivamente elevato e se la modifica normativa possa essere qualificata come riduzione dell’area dell’illecito.
Per il difensore del contribuente, l’argomento fondato sull’art. 3 del d.lgs. n. 472/1997 assume rilievo soprattutto quando i crediti utilizzati siano esistenti e la contestazione riguardi soltanto il superamento del limite quantitativo previsto dall’art. 34 della l. n. 388/2000. La decisione delle Sezioni Unite, se investite della questione, potrà incidere sulla sorte delle sanzioni collegate alle compensazioni orizzontali effettuate oltre il vecchio plafond ma entro la soglia successivamente introdotta.