Quando la controversia tra ex conviventi riguarda il cane tenuto durante la relazione, il piano emotivo non basta a trasformare il bene in un centro autonomo di imputazione di diritti. Lo ribadisce il Tribunale di Pavia, che esclude il ricorso alla tutela cautelare atipica per ottenere una regolazione condivisa dell’animale, richiamando con fermezza il requisito della residualità dell’art. 700 c.p.c. e la persistente qualificazione civilistica dell’animale come bene mobile.
Il caso esaminato dal Tribunale di Pavia
La domanda prendeva le mosse da un conflitto insorto tra due ex partner, uno dei quali chiedeva in via d’urgenza di poter continuare a frequentare e gestire il cane che aveva accompagnato la coppia per anni. A sostegno dell’istanza venivano richiamati la convivenza pregressa, il coinvolgimento quotidiano nella cura dell’animale e il rischio che l’attesa del giudizio di merito compromettesse in modo irreversibile il rapporto con il cane, anche in ragione della sua età avanzata.
La resistente contestava tale ricostruzione e sottolineava come il contrasto tra le parti fosse divenuto particolarmente acceso, tanto da sfociare anche in un procedimento penale per maltrattamenti. In primo grado, il ricorso era stato dichiarato inammissibile perché non rispettava il carattere residuale della tutela atipica, essendo già disponibili rimedi tipici a protezione delle situazioni di fatto e di diritto dedotte in giudizio.
La qualificazione giuridica dell’animale resta il punto di partenza
Animale senziente, ma non soggetto di diritto
Il passaggio decisivo dell’ordinanza riguarda la natura giuridica dell’animale d’affezione. Il Collegio ribadisce che il riconoscimento della sensibilità dell’animale non comporta alcuna sua assimilazione a un soggetto di diritto. In ambito civilistico, infatti, l’animale rimane un bene mobile, con la conseguenza che i rapporti ad esso riferiti devono essere ricondotti alle categorie tradizionali dell’ordinamento.
Il Tribunale richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la capacità giuridica appartiene alle persone fisiche e giuridiche, mentre agli animali non può essere attribuita una soggettività autonoma. Le norme di protezione, anche di rango penale, non modificano questa impostazione, ma si limitano a rafforzare la tutela dell’interesse umano alla corretta custodia e al rispetto dell’animale.
La cornice normativa richiamata dal giudice
Nella stessa prospettiva, il Collegio evidenzia che neppure gli interventi normativi più recenti hanno inciso sulla struttura di fondo del sistema. La legge n. 82/2025 non realizza alcuna trasformazione dell’animale in soggetto di diritto. Allo stesso modo, la disciplina europea e la Convenzione di Strasburgo, pur riconoscendo la natura senziente degli animali, non introducono un modello incompatibile con l’impostazione civilistica tradizionale.
Perché l’art. 700 c.p.c. non può colmare il vuoto legislativo
Una volta esclusa la soggettività dell’animale, viene meno anche il presupposto per utilizzare la tutela cautelare atipica come strumento di regolazione dell’assetto familiare o para familiare sorto attorno ad esso. L’art. 700 c.p.c. conserva infatti una funzione eccezionale e non può essere impiegato per creare, in via interpretativa, forme di affidamento non previste dal legislatore.
Il Tribunale insiste su questo aspetto: la misura d’urgenza atipica opera solo quando manchino rimedi specifici idonei a fronteggiare la situazione dedotta. Nel caso degli animali d’affezione, invece, l’ordinamento conosce strumenti tipici come le azioni possessorie e il sequestro giudiziario, che restano i canali processuali corretti per la tutela delle posizioni coinvolte.
Il rifiuto dell’analogia con l’affidamento dei figli
Particolarmente netta è la posizione del giudice nel respingere ogni tentativo di trasporre sull’animale il modello dell’affido dei minori. L’analogia viene esclusa sia sul piano sostanziale sia su quello processuale, perché presuppone una assimilazione tra situazioni profondamente diverse che l’ordinamento non consente.
Secondo il Tribunale, parlare di affidamento condiviso del cane significa introdurre un contenuto nuovo del diritto sostanziale e al tempo stesso una tutela giurisdizionale priva di base normativa. Non è possibile, dunque, costruire un diritto di visita o una regolazione paritetica dell’animale per via pretoria, neppure quando il legame affettivo tra il soggetto e l’animale sia intenso e durevole.
Una decisione coerente con il sistema, ma esposta alla tensione del mutamento sociale
La pronuncia si inserisce in un orientamento rigoroso e sistematicamente lineare, ma si confronta con una realtà sociale in rapida evoluzione. Il ruolo degli animali nella vita domestica e relazionale è oggi ben diverso rispetto al passato, e ciò alimenta la richiesta di soluzioni più flessibili nei casi di crisi della coppia o della convivenza.
Il Tribunale, tuttavia, chiarisce che un eventuale riconoscimento di modelli assimilabili all’affido potrà derivare solo da un intervento legislativo espresso. La giurisdizione non può supplire alla mancanza di una disciplina specifica, soprattutto quando ciò comporterebbe un’alterazione delle categorie fondamentali del diritto civile.
Resta così fermo il dato centrale: il rapporto affettivo con l’animale merita protezione, ma dentro gli schemi già predisposti dall’ordinamento. È su questo terreno che si misurano, oggi, la tenuta delle categorie tradizionali e la pressione di una sensibilità sociale sempre più attenta al valore relazionale degli animali d’affezione.
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