Nel mutuo oggetto di accollo non liberatorio, il debitore originario non esce dal rapporto con la banca. La posizione dell’accollante si aggiunge alla sua, senza sostituirla, salvo liberazione espressa del creditore. Da questo principio discende un effetto rilevante anche sul piano della segnalazione in Centrale Rischi: se le rate non vengono pagate e il debitore originario, pur ancora obbligato, non interviene, il danno collegato allo sconfino non può essere automaticamente imputato all’intermediario.
Il principio è stato affermato dal Tribunale di Milano, Sez. VI civile, 21 aprile 2026, n. 3333, in una controversia relativa a un mutuo accollato dagli acquirenti di un immobile, ma rimasto privo di efficacia liberatoria per la società venditrice.
Il quadro giuridico dell’accollo non liberatorio
L’accollo è disciplinato dall’art. 1273 c.c. e consente a un terzo di assumere il debito altrui. Quando il creditore aderisce all’accordo, l’obbligazione dell’accollante diviene opponibile anche nei suoi confronti. Tuttavia, la liberazione del debitore originario non è automatica.
Se il creditore non dichiara espressamente di liberare il debitore iniziale, l’accollo conserva natura non liberatoria. In tale ipotesi, il debitore originario continua a rispondere del debito verso la banca, accanto all’accollante.
Il dato è centrale nella decisione del Tribunale di Milano: l’eventuale ritardo dell’istituto nell’adesione all’accollo non avrebbe comunque trasformato l’operazione in un accollo liberatorio, né avrebbe eliminato l’obbligo della società mutuataria originaria di pagare le rate in caso di inadempimento degli accollanti.
La compravendita immobiliare e l’accollo del mutuo
La controversia nasceva dalla vendita di un immobile per il prezzo complessivo di euro 350.000,00. Una parte del corrispettivo era stata regolata mediante accollo, da parte degli acquirenti, di una quota di mutuo pari a euro 230.000,00, contratto in precedenza dalla società venditrice.
L’accollo era pacificamente non liberatorio. La società venditrice restava quindi obbligata verso la banca mutuante, mentre gli acquirenti assumevano a loro volta l’impegno di pagamento.
Secondo la società attrice, la banca avrebbe formalmente aderito all’accollo soltanto nell’aprile 2024, nonostante la documentazione fosse stata trasmessa in epoca precedente. Tale ritardo, nella prospettazione della società, avrebbe inciso sulla sua posizione bancaria e sulla successiva segnalazione in Centrale Rischi.
Le rate non pagate e la segnalazione dello sconfino
A partire dal giugno 2022, gli accollanti non avevano pagato puntualmente alcune rate trimestrali del mutuo. Da tale inadempimento era derivata la rilevazione di uno sconfino in Centrale Rischi, riferito anche alla società originariamente mutuataria.
La società sosteneva che tale segnalazione avesse determinato il diniego di un nuovo finanziamento di euro 200.000,00, richiesto per completare un diverso intervento immobiliare. Il pregiudizio veniva quantificato in oltre euro 300.000,00.
Su queste basi, la società chiedeva il risarcimento dei danni sia alla banca sia agli accollanti.
Il Tribunale valorizza il nesso causale
Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda, ponendo al centro dell’analisi non tanto la tempestività dell’adesione della banca all’accollo, quanto il rapporto causale tra la condotta contestata e il danno dedotto.
Secondo il giudice, anche qualora l’istituto avesse aderito prima all’accollo, la società venditrice non sarebbe stata liberata dall’obbligazione. Gli accollanti si sarebbero aggiunti al debitore originario, ma non lo avrebbero sostituito.
Ne derivava che, in presenza di rate insolute, la banca poteva continuare a considerare obbligata anche la società originariamente mutuataria. Lo sconfino sarebbe quindi emerso ugualmente se nessuno dei soggetti obbligati avesse provveduto al pagamento.
La distinzione tra intestazione del rapporto e sconfino
La sentenza distingue due piani. Il primo riguarda la permanenza della società nella posizione debitoria verso la banca. Il secondo riguarda la segnalazione dello sconfino, generata dal mancato pagamento delle rate.
Il danno lamentato dalla società non derivava in modo immediato dalla sola permanenza nel rapporto, ma dalla segnalazione dello sconfino che avrebbe inciso sull’accesso al nuovo credito. Per questa ragione, il punto decisivo era stabilire se lo sconfino fosse conseguenza del ritardo della banca oppure dell’omesso pagamento.
Il Tribunale ha ritenuto determinante il secondo elemento. Poiché la società non era stata liberata, essa avrebbe potuto e dovuto pagare le rate rimaste insolute, salvo poi rivalersi sugli accollanti secondo i rapporti interni.
Il debitore originario poteva evitare il pregiudizio
La decisione attribuisce rilievo anche alla condotta della società attrice. Il giudice ha osservato che la segnalazione dello sconfino e il successivo diniego del finanziamento avrebbero potuto essere evitati mediante l’adempimento dell’obbligazione ancora gravante sul debitore originario.
Non risultava allegata, inoltre, un’impossibilità della società di far fronte ai pagamenti. Il danno dedotto veniva quindi ricondotto alla scelta di non intervenire nel pagamento delle rate, nonostante la perdurante obbligazione verso la banca.
In questa prospettiva, manca il presupposto essenziale della responsabilità risarcitoria dell’intermediario: la prova che la condotta della banca abbia causato il pregiudizio lamentato.
Responsabilità della banca e onere probatorio
Chi agisce per il risarcimento del danno nei confronti della banca deve dimostrare non solo una condotta illegittima o inesatta dell’intermediario, ma anche che proprio quella condotta abbia prodotto il danno richiesto in giudizio.
Nel caso esaminato, la società collegava il mancato finanziamento alla segnalazione dello sconfino. Tuttavia, lo sconfino dipendeva dal mancato pagamento delle rate di mutuo, obbligazione che continuava a gravare anche sulla società stessa. Per il Tribunale, questo interrompeva la ricostruzione causale posta a fondamento della domanda.
La tardiva adesione della banca all’accollo non risultava quindi idonea, di per sé, a fondare la responsabilità risarcitoria per il diniego del nuovo credito.
Indicazioni operative per debitore, accollante e banca
La pronuncia del Tribunale di Milano, Sez. VI civile, 21 aprile 2026, n. 3333 richiama l’attenzione sulla necessità di verificare, sin dalla stipula, se l’accollo del mutuo abbia o meno efficacia liberatoria.
Quando l’accollo è non liberatorio, il debitore originario deve monitorare l’adempimento dell’accollante, poiché l’inadempimento di quest’ultimo può riflettersi sulla propria esposizione verso la banca e sulle segnalazioni nei sistemi informativi creditizi.
Per l’intermediario, la vicenda conferma che la gestione dell’accollo deve essere corretta e documentata, ma anche che la responsabilità risarcitoria richiede una prova rigorosa del nesso causale. Per il debitore originario, il dato pratico è altrettanto netto: finché non interviene liberazione, l’obbligo di pagamento resta attuale e la mancata attivazione può incidere sulla possibilità di ottenere tutela risarcitoria.