Il quadro normativo di riferimento
Prescrizione e atti interruttivi nel codice civile
L’articolo 2943 comma 4 del codice civile stabilisce che la prescrizione è interrotta dalla costituzione in mora del debitore, la quale richiede un atto formale idoneo a manifestare in modo inequivocabile la volontà del creditore di ottenere l’adempimento della propria pretesa. Perché l’atto produca effetto interruttivo è necessario che contenga
- l’individuazione del soggetto obbligato
- l’esplicitazione di una specifica pretesa creditoria
- una chiara intimazione o richiesta di adempimento
Tali requisiti definiscono l’elemento oggettivo della costituzione in mora e condizionano la validità dell’atto ai fini interruttivi della prescrizione.
Il diritto di accesso ex articolo 119 TUB
L’articolo 119 del Testo Unico Bancario riconosce al cliente il diritto di ottenere dalla banca copia della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con l’istituto di credito. Si tratta di un potere funzionale alla conoscenza delle condizioni applicate e alla ricostruzione del rapporto, che non implica necessariamente l’esercizio di una pretesa restitutoria o risarcitoria.
La richiesta formulata ai sensi dell’articolo 119 TUB è quindi, in via generale, un atto volto all’accesso documentale e non un atto di messa in mora, salvo che il suo contenuto manifesti espressamente una domanda di pagamento o di restituzione.
L’orientamento della Corte di Cassazione richiamato dal Tribunale
La necessità di una pretesa chiara e specifica
Nel valutare il tema dell’efficacia interruttiva della prescrizione, il Tribunale di Rimini richiama l’indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, come emergente, tra le altre, dalle decisioni Cassazione n. 7188 del 2025, Cassazione n. 279 del 2024 e Cassazione n. 15714 del 2018. Secondo la giurisprudenza di legittimità, produce effetto interruttivo solo l’atto che
- indichi con precisione il debitore
- contenga una pretesa determinata o comunque determinabile
- rechi un’intimazione o richiesta scritta di adempimento tale da rendere evidente la volontà del titolare del diritto di farlo valere
È in presenza di questi elementi che l’atto determina la costituzione in mora e interrompe il decorso della prescrizione ai sensi dell’articolo 2943 comma 4 del codice civile.
Formule di stile e volontà sostanziale del creditore
Le pronunce della Suprema Corte sottolineano inoltre che il contenuto effettivo dell’atto prevale su eventuali clausole generiche o meramente riproduttive di formule standard. Espressioni quali “la presente valga ad ogni effetto di legge” o richiami generici all’interruzione della prescrizione, se non accompagnati da una concreta e specifica richiesta di pagamento o restituzione, non sono sufficienti a integrare una valida costituzione in mora.
La vicenda esaminata dal Tribunale di Rimini
Oggetto della controversia
Il Tribunale di Rimini è stato chiamato a pronunciarsi sulla rilevanza, ai fini dell’interruzione della prescrizione, di una comunicazione inviata da un correntista alla banca, con la quale il cliente chiedeva la consegna della documentazione relativa ai rapporti in essere, ai sensi dell’articolo 119 TUB. La banca aveva eccepito la prescrizione delle pretese azionate dall’attrice, sostenendo che tale richiesta documentale non avesse natura di atto interruttivo.
Il contenuto della missiva del correntista
Dalla ricostruzione operata dal Giudice emerge che la comunicazione oggetto di esame si limitava a intimare alla banca la consegna di copia dei contratti e degli estratti relativi ai rapporti di conto, senza alcun riferimento espresso a domande restitutorie, a somme asseritamente indebitamente percepite dall’istituto o a un obbligo di pagamento in capo alla banca.
La p.e.c. del cliente, dunque, si presentava come una mera istanza di accesso alla documentazione contrattuale, priva di elementi idonei a far presumere che l’intento fosse quello di esercitare una pretesa di ripetizione di indebito o altra azione creditoria.
La motivazione del Tribunale di Rimini
Esclusione dell’efficacia interruttiva ex articolo 2943 comma 4 codice civile
Applicando i criteri elaborati dalla Corte di Cassazione, il Tribunale ha ritenuto che la richiesta di documentazione ex articolo 119 TUB, così come formulata nel caso concreto, non potesse essere qualificata come atto idoneo a interrompere la prescrizione. Nella motivazione si legge che
“non può riconoscersi valenza interruttiva della prescrizione alla missiva di richiesta documentale ex art. 119 TUB di cui all’allegato di parte attrice, inviata in data (…), poiché essa non contiene espressamente alcuna richiesta di pagamento né l’indicazione di elementi idonei a far presumere che l’interesse della correntista fosse quello di coltivare il proprio diritto alla ripetizione di somme indebitamente applicate dall’istituto di credito sui rapporti con esso conclusi. Tale p.e.c. si esaurisce, infatti, in una mera intimazione rivolta alla banca di consegnare alla cliente copia dei contratti (….) non vi è traccia, nella missiva del (….), dell’elemento oggettivo richiesto ai fini della valida efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 co 4 c.c., posto che l’unica pretesa che viene ivi avanzata riguarda la consegna di documentazione contrattuale da parte dell’istituto di credito. In particolare, da tale comunicazione non emerge l’inequivocabile volontà del titolare del credito di voler far valere il proprio diritto alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca, con l’effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). Essa risulta priva dei requisiti di univocità e specificità necessari per ritenere che, con tale atto (….) intendesse richiedere alla banca la restituzione delle somme da quest’ultima indebitamente percepite in esecuzione dei rapporti bancari sottoscritti”.
In assenza di una richiesta di pagamento, o anche solo di un riferimento esplicito al diritto alla ripetizione di somme ritenute indebite, il Giudice ha riscontrato la mancanza dell’elemento oggettivo della costituzione in mora, ritenendo quindi inoperante l’effetto interruttivo della prescrizione.
La clausola di stile sulla interruzione della prescrizione
La comunicazione del correntista conteneva al suo interno un inciso volto, nelle intenzioni della parte, a produrre effetti interruttivi dei termini prescrizionali, formulato in termini generali e ipotetici, sul tipo “valga la presente ad ogni più ampio effetto di legge, quale interruzione di prescrizioni”. Il Tribunale ha dedicato uno specifico passaggio all’esame di tale clausola.
Muovendo ancora dai principi di legittimità, il Giudice ha affermato che una formula così generica e stereotipata non può essere equiparata a una vera e propria messa in mora, in quanto non rende palese né la natura né l’oggetto della pretesa fatta valere. In mancanza di una richiesta puntuale di restituzione o pagamento, la clausola di stile resta priva di reale portata dispositiva e non può colmare le lacune contenutistiche dell’atto.
Le conseguenze processuali nel caso concreto
Accoglimento dell’eccezione di prescrizione
Constatata la carenza dei requisiti individuati dalla Suprema Corte per l’efficacia interruttiva, il Tribunale di Rimini ha ritenuto che la richiesta documentale ex articolo 119 TUB non avesse interrotto il decorso della prescrizione. Di conseguenza ha accolto l’eccezione sollevata dalla banca e ha dichiarato prescritte le pretese azionate dalla correntista nei confronti dell’istituto di credito.
Rigetto delle domande del correntista e regolazione delle spese
Il riconoscimento della prescrizione ha comportato il rigetto delle domande formulate dall’attrice, incentrate sulla ripetizione di asserite somme indebitamente addebitate sui rapporti bancari. Il Tribunale ha inoltre posto a carico della correntista l’integrale refusione delle spese di lite in favore della banca convenuta, in applicazione del principio di soccombenza.
Osservazioni operative per la redazione degli atti
Distinzione tra richiesta di documenti e intimazione di pagamento
La decisione del Tribunale di Rimini evidenzia la netta separazione tra due piani distinti. Da un lato il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione contrattuale e contabile ai sensi dell’articolo 119 TUB. Dall’altro l’esigenza di interrompere la prescrizione mediante un atto che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 2943 comma 4 del codice civile. Una richiesta che si limiti ad attivare il diritto di accesso alla documentazione non integra, di per sé, una pretesa creditoria idonea a costituire in mora il debitore.
Limiti delle formule generiche di interruzione
L’analisi svolta dal Giudice conferma inoltre la limitata efficacia delle clausole generiche inserite nelle comunicazioni inviate alle banche. L’inserimento di espressioni standardizzate, prive di collegamento concreto con una specifica domanda di pagamento o restituzione, non consente di superare la mancanza di univocità e specificità della pretesa. In altre parole la forma non può sostituire il contenuto sostanziale richiesto dalla legge per l’interruzione della prescrizione.
Centralità della volontà inequivoca di far valere il credito
Lo snodo decisivo resta la manifestazione chiara della volontà del titolare del diritto di ottenere il soddisfacimento del proprio credito. Solo quando questa volontà si traduce in una richiesta precisa, rivolta al soggetto obbligato e dotata di adeguata specificità, l’atto potrà produrre l’effetto di costituire in mora il debitore e interrompere il decorso del termine prescrizionale. In caso contrario, la comunicazione resterà confinata nell’ambito di una mera attività preparatoria o ricognitiva, priva di efficacia interruttiva.