Con un provvedimento pubblicato il 3 novembre 2014, l’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato ha statuito che i sistemi finalizzati non già alla commercializzazione di beni o servizi, bensì al conseguimento di vantaggi economici attraverso il mero reclutamento di altri soggetti, venendo così a creare un sistema piramidale, costituiscono una pratica commerciale scorretta ai sensi degli art. 20, co II, 21, co I, lett. b) e c), 22 e 23, co 1, lett. p) del Codice del Consumo.
Occasione per l’intervento dell’Authority è stato il caso, segnalato dalla Consob, riguardante la diffusione, da parte di un soggetto attraverso il proprio sito web, di messaggi pubblicitari volti a promuovere sistemi di investimento, il cui vantaggio economico per gli aderenti risultava strettamente connesso al progressivo ampliamento della rete dei soggetti reclutati e del tutto slegato dallo svolgimento di qualsiasi effettiva attività di vendita di beni o servizi, secondo lo schema delle vendite piramidali.
L’Autorità ha altresì accertato che i messaggi pubblicati dal professionista risultavano ingannevoli in quanto prospettavano dei facili guadagni, omettendo però di informare il consumatore (ex art. 22 del Codice del Consumo) del fatto che i guadagni enunciati potevano essere conseguiti solo se un elevato numero di soggetti avesse aderito al sistema, mentre, di contro, se la ‘catena’ si fosse interrotta il rischio sarebbe stato elevato e, pertanto, nessun reale beneficio economico verrebbe conseguito dai nuovi aderenti.
Pertanto, tale pratica commerciale è stata considerata scorretta dall’Authority ai sensi del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante l’ingannevole prospettazione delle caratteristiche e del sistema di remunerazione dei programmi di investimento pubblicizzati, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto e alle possibilità di guadagno offerte dal professionista.
L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, intervenendo su tale caso, non solo ha irrogato una sanzione pecuniaria al professionista, ma ha altresì promesso di continuare a monitorare la diffusione attraverso internet di comunicazioni promozionali che, attraverso l’ingannevole prospettazione di facili ed immediati profitti, in realtà mirano esclusivamente a reclutare altri consumatori all’interno di un sistema piramidale.
Il provvedimento dell’Autorità è consultabile QUI.