Con provvedimento del 12 novembre 2014 (consultabile QUI) l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto una sanzione amministrativa di un milione di Euro a Trenitalia S.p.A. per “pratiche commerciali scorrette”.
L’Authority, su segnalazione di diverse associazioni dei consumatori e di numerosi cittadini, ha infatti verificato la complessa condotta posta in essere da Trenitalia S.p.A. in merito al sistema di accertamento e repressione delle “irregolarità di viaggio” nel trasporto ferroviario passeggeri di media e lunga percorrenza, soprattutto a causa della generalizzata inclusione nella categoria “mancanza di biglietto” anche delle ipotesi in cui il passeggero, senza essere materialmente privo di titolo di viaggio, possedeva un biglietto solo parzialmente idoneo al viaggio intrapreso.
Ad avviso dell’Autorità di Vigilanza, tale condotta è “pervasa da profili di coercizione e indebito condizionamento nei riguardi dei consumatori in considerazione dello stampo “pubblicistico” delle modalità prescelte (per terminologia, cadenza temporale e “coercitività” del pagamento) e per l’intransigenza applicativa comunque osservata dal personale Trenitalia anche in caso di “infrazioni” conseguenti a disservizi imputabili unicamente all’azienda”.
L’Authority ha valutato quindi come “afflittiva” tale procedura di Trenitalia S.p.A., perché impone al trasgressore – oltre al pagamento del prezzo dovuto per il viaggio in corso – anche una “sovrattassa” (da 50 a 200 euro) e un’ulteriore somma a titolo di “oblazione”. A giudizio dell’Antitrust, quindi, “l’attuale regime di controllo dei titoli di viaggio mira non solo a reprimere gli abusi, ma è strumentale alla rigidità del sistema tariffario” e, pertanto, è in contrasto con gli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, “in quanto idonea a indurre in errore il consumatore circa la natura delle penalità applicate e il titolo in base al quale se ne richiede il pagamento, vestendo di carattere pubblicistico una procedura di regolarizzazione del passeggero che è regolata dalle CGT”.
Si segnale altresì, che in un altro procedimento aperto dall’Agcm sempre nei confronti di Trenitalia S.p.A., quest’ultima si è formalmente impegnata a ridurre i tempi degli indennizzi a favore dei passeggeri entro marzo 2015.
Le principali novità riguardano il fatto che i passeggeri potranno presentare la richiesta di rimborso per eventuali ritardi entro tre (3) giorni dall’arrivo a destinazione (invece dei 20 attuali) e il diritto all’indennizzo scatterà in caso di ritardo superiore ai 30 minuti sull’orario previsto, in luogo della soglia di un’ora attualmente in vigore.
Inoltre, verrà riconosciuto al passeggero un bonus (non in denaro) del 25% del prezzo del biglietto sui servizi nazionali di media e lunga percorrenza, da scontare in viaggi successivi. Per le principali stazioni (Roma, Milano, Bologna, Firenze e Torino), è previsto un margine ulteriore di tre minuti sull’eventuale ritardo.
Il diritto all’indennizzo, sulla base degli accordi tra l’Autorità e Trenitalia S.p.A. sarà esteso anche ai biglietti relativi a due o più tratte, comprensivi di un servizio regionale e uno nazionale a media e lunga percorrenza.
Infine, dal 1° marzo 2015, al posto del biglietto a più tratte, verrà introdotto il cosiddetto “biglietto globale misto”, in modo da garantire al passeggero sia il bonus di rimborso sull’intero importo pagato sia la prosecuzione del viaggio in caso di ritardo dovuto a perdita di coincidenza.
Gli Impegni assunti da Trenitalia S.p.A. sono consultabili QUI.