L’acquisto di biglietti aerei (ferroviari o marittimi) on-line costituisce una forma di vendita a distanza e, come tale, disciplinata dagli artt. 49 e ss. del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005 così come di recente modificato dal D. Lgs. n. 21/2014) che, oltre a prevedere gli obblighi informativi gravanti sul venditore, regolano anche il diritto di recesso del consumatore nel caso di un successivo ripensamento entro il termine di 14 giorni dalla stipula del contratto via web.
Tuttavia, a tale regola generale, non mancano delle eccezioni.
Occorre infatti rilevare che il diritto di recesso non risulta applicabile all’ipotesi di acquisto di biglietti di viaggio online e ciò in virtù del combinato disposto degli artt. 59 e 47 del Codice del Consumo.
Anzitutto, l’articolo 59 del Cod. del Consumo, che disciplina specificatamente le eccezioni al diritto di recesso, prevede che «Il diritto di recesso di cui agli articoli da 52 a 58 per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali è escluso», tra le altre ipotesi, oltre che per i contratti che abbiano a oggetto la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il noleggio di autovetture e i servizi di ristorazione, anche le forniture di «servizi riguardanti le attività del tempo libero, qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici» (cfr. art. 59 Cod. Cons. lett. n).
La lett. a) del citato art. 59 prevede altresì l’esclusione del diritto di recesso anche per i contratti aventi a oggetto servizi per i quali sia già stata iniziata l’esecuzione con l’accordo espresso del consumatore.
Ne consegue, dunque, che il diritto di recesso deve essere escluso ogniqualvolta l’acquisto di biglietti di viaggio online rientri nell’ambito di quei servizi aventi a oggetto l’attività del tempo libero – quali ad esempio, le vacanze – nonché quando i servizi collegati al viaggio per cui i biglietti sono stati acquistati risultino già iniziati subito dopo la vendita.
Alle previsioni dell’articolo appena citato, si aggiungono poi quelle dell’articolo 47 dello stesso Codice. Tale articolo, che disciplina in generale i diritti dei consumatori nei contratti, rinvia sia alla disciplina dei «pacchetti di viaggio e vacanza» sia alle specifiche previsioni del Codice del turismo (D. Lgs. 79/2011), ed esclude dall’applicazione di molte disposizioni in tema di contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali, tutti quei contratti attinenti ai «servizi di trasporto passeggeri», comprese quelle riguardanti il diritto di recesso.
Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si deve quindi affermare che l’acquisto di biglietti di viaggio, aerei, ferroviari o marittimi via web non è tutelato dal diritto di recesso.
Unico rimedio attribuito al viaggiatore che intenda recedere dall’acquisto effettuato è la polizza assicurativa finalizzata al rimborso del biglietto in caso di ripensamento o rinuncia che, spesso, viene offerta direttamente sui siti web dei venditori insieme con altri servizi accessori e possono essere acquistate con un semplice “click” su apposite caselle al momento del perfezionamento dell’ordine.
Si rileva, infine, che il dettato normativo non impedisce affatto al venditore di riconoscere al consumatore/viaggiatore la possibilità di recedere dall’acquisto già effettuato, ma si tratta di una mera facoltà contrattuale del venditore soggetta a specifici termini e condizioni (quali, ad esempio, malattie o infortuni). In alcuni casi il venditore può ben prevedere il trattenimento di una percentuale sul prezzo già pagato (c.d. penale per il recesso).